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martedì 23 febbraio 2016

Trattamento degli animali da affezione

Tutela degli animali e prevenzione del randagismo

La legge italiana tutela gli animali, con particolare riferimento agli animali da affezione, proteggendoli da maltrattamenti da parte dell'uomo e consentendo agli enti di controllare, con l'ausilio delle ASL e delle associazioni di volontari, lo sviluppo e la salute di cani e gatti randagi.

>Trattamento degli animali da affezione
>Cosa fanno le istituzioni sul territorio
>Divieto di maltrattamento e di vendita di pelli o pellicce
>Divieto di abbandono
>Altre attività vietate
>Potere di vigilanza
>Protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici

 
Trattamento degli animali da affezioneTorna su
Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle A.S.L.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili autorizzati non possono essere soppressi e non possono essere destinati alla sperimentazione. Se i cani ritrovati o catturati sono regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Qualora, invece, i cani catturati non fossero tatuati (anche se accolti in canili autorizzati), devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previa visita e vaccinazione.
I cani ricoverati nelle strutture di cui sopra  possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Va considerato che a partire dal 2005 è obbligatorio l’utilizzo del microchip al posto del tatuaggio, che può sostituirlo solo se chiaramente leggibile. Norme simili sono previste per i gatti. È infatti vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Questi sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. Possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Cosa fanno le istituzioni sul territorioTorna su
Le regioni hanno il compito di disciplinare l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le A.S.L., nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore del codice di riconoscimento del cane. Le regioni provvedono altresì a determinare i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L.
Per quanto riguarda i comuni, invece, le funzioni principali sono: attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e gestire i canili o gattili e i rifugi per cani anche tramite convenzioni con associazioni animaliste.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le A.S.L., avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Divieto di maltrattamento e di vendita di pelli o pellicceTorna su
Una legge del 2004 ha modificato il Codice penale che ora prevede pene detentive e pecuniarie per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte o la lesione di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche.
Sono previste pene anche per coloro che organizzano o promuovono spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali nonché per coloro che promuovono, organizzano o dirigono combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica.
La legge ha vietato, inoltre, l’utilizzo di cani e di gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione o l’introduzione delle stesse nel territorio nazionale. La violazione di questo divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra. 
Divieto di abbandonoTorna su
La legge punisce chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Secondo l’art. 727 del Codice penale l’abbandono è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Sanzioni pecuniarie più alte sono previste per coloro che fanno commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti.
La legge stabilisce, inoltre, che tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui sopra confluiranno in un fondo destinato proprio alla tutela degli animali.
Nel caso si assista all’abbandono di un animale domestico è importante procedere subito alla denuncia del fatto alle autorità competenti.
Altre attività vietateTorna su
E’ vietato:
  • l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
  • qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività;
  • la sottoposizione di cani a doping;
  • gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali e il taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; il taglio della coda, dove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale);
  • la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici citati.
     
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di queste norme vengono considerati maltrattamento ai sensi del codice penale.
Potere di vigilanzaTorna su
Per quanto riguarda i compiti delle amministrazioni comunali, si precisa che il potere di vigilanza al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla legge spetta anche alla Polizia Municipale, in coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio quali Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.
La vigilanza sul rispetto della legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Una importante funzione di prevenzione è anche svolta dalle attività di formazione: lo Stato e le regioni possono, infatti, promuovere di intesa l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Protezione degli animali utilizzati per scopi scientificiTorna su
In Italia è consentito utilizzare diverse specie animali per finalità scientifiche. Un recente decreto legislativo (n. 26/2014), in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, ne disciplina le modalità, le procedure e, soprattutto, tutela e protegge gli animali utilizzati per questi scopi.
Va subito precisato che è consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.
L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato.
Quanto alle specie animali utilizzabili, la legge vieta l'impiego di animali prelevati allo stato selvatico. Per quanto riguarda gli animali domestici, la legge vieta l’utilizzo di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonché di animali selvatici delle specie domestiche. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di cani e gatti nell'ambito delle procedure quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse.
La legge prevede inoltre l’istituzione, presso il Ministero, di un apposito Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.


Per gli aspetti pratici vedi la guida sulla tutela degli animali e prevenzione del randagismo

                       

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